SINTESI CIRCOLARE N. 80 DEL 18/04/2025 Oggetto: variazione tassi di interesse e sanzioni per ritardato versamento contributi

?? SINTESI CIRCOLARE N. 80 DEL 18/04/2025

Oggetto: variazione tassi di interesse e sanzioni per ritardato versamento contributi


?? 1. Premessa

A seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 17 aprile 2025, a partire dal 23 aprile 2025:

  • Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è stato ridotto al 2,40% annuo.

  • Questa variazione ha impatto su:

    • Interessi di dilazione e differimento dei contributi previdenziali;

    • Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento;

    • Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.


?? 2. Interessi di dilazione e differimento

  • L’interesse di dilazione (per piani rateali su debiti contributivi) sarà dell’8,40% annuo.

  • Il nuovo tasso si applica:

    • A rateazioni richieste dal 23 aprile 2025;

    • Ai differimenti di versamento dei contributi, da aprile 2025 in poi.

  • I piani già in corso non subiscono modifiche.


?? 3. Sanzioni civili – Riepilogo aggiornato

?? In caso di omesso o ritardato versamento (art. 116, c. 8, lett. a, L. 388/2000):

  • Sanzione ordinaria: 7,90% annuo (2,40% + 5,5 punti).

  • Ravvedimento operoso entro 120 giorni: sanzione solo al 2,40%, se versato in unica soluzione prima di contestazioni.

?? In caso di evasione contributiva (art. 116, c. 8, lett. b):

  • Sanzione ordinaria: 30% annuo, con tetto massimo al 60% del debito.

  • Se il contribuente denuncia spontaneamente entro 12 mesi:

    • Pagamento entro 30 giorni dalla denuncia: sanzione ridotta a 7,90%.

    • Pagamento entro 90 giorni: sanzione ridotta a 9,90%.

?? Casistiche particolari (art. 116, c. 10):

  • Quando il mancato pagamento dipende da incertezze giuridiche, si applicano soltanto gli interessi legali (2,00%).


?? 4. Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali

In presenza di procedure concorsuali (es. fallimento, concordato):

  • Per omissioni (art. 116, c. 8, lett. a):
    ? sanzioni calcolate al tasso TUR (oggi 2,40%).

  • Per evasione (art. 116, c. 8, lett. b):
    ? sanzioni al TUR + 2 punti (4,40%).

?? Le sanzioni ridotte sono applicabili solo se i contributi e le spese sono integralmente versati.

?? In ogni caso:

  • Il limite minimo non può essere inferiore al tasso legale (2% nel 2025).

  • Se il TUR scende sotto il legale, la sanzione minima sarà il tasso legale, e la massima sarà legale + 2 punti.


? In sintesi

Tipo Situazione Sanzione o Interesse
Dilazione/Differimento 8,40% annuo (dal 23/04/2025)
Omesso versamento (ordinario) 7,90% annuo
Ravvedimento entro 120 gg 2,40% annuo
Evasione – denuncia spontanea (30 gg) 7,90% annuo
Evasione – denuncia spontanea (90 gg) 9,90% annuo
Incertezze giuridiche (art. 116 c.10) solo interessi legali (2%)
Procedure concorsuali – omissione 2,40% annuo
Procedure concorsuali – evasione 4,40% annuo
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